STUDIO ANSALDI S.R.L.
ELABORAZIONI CONTABILI E PAGHE PER LE AZIENDE
CORSO PIAVE 4 – 12051 ALBA (CN) Tel. 0173.296.611
Spett.le Azienda
ALBA, lì 10 aprile 2025
OGGETTO: Riammissione alla rottamazione quater per i soggetti decaduti.
Spettabile Azienda,
con la L. 15/2025, è stata concessa la riammissione, alla procedura di Rottamazione-quater (L. 197/2022 e successive modifiche), per quei contribuenti che erano decaduti dai benefici, alla data del 31 dicembre 2024, a causa del mancato pagamento anche di una sola rata. Ciò potrà quindi consentire, a tali contribuenti, di essere riammessi al pagamento del debito presente presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, con i limiti che vedremo, risparmiando il carico relativo a sanzioni e interessi.
Per operare detta riammissione sarà necessario presentare apposita domanda, esclusivamente online sul sito del Concessionario, entro la data del 30 aprile 2025. In tale domanda sarà necessario indicare, oltre ai debiti per i quali sarà possibile richiedere la riammissione, anche il numero di rate con le quali si intenderà effettuare il pagamento.
Queste le soluzioni possibili:
- in un’unica rata, entro il 31 luglio 2025;
- fino a un numero massimo di 10 rate consecutive, di pari importo, con scadenza, rispettivamente, le prime 2, il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.
All’eventuale pagamento in rate saranno applicati gli interessi al tasso del 2% annuo, a decorrere dal 1° novembre 2023.
Due anche le modalità operative previste per l’invio della domanda dal sito dell’Agenzia delle entrate-Riscossione:
- in area riservata, cui accedere con Spid, CNs, Cie, selezionando le cartelle o gli avvisi rottamabili;
- in area pubblica, compilando uno specifico form e indicando: il numero della cartella/avviso; il numero dell’originaria “Comunicazione delle somme dovute”, ossia la comunicazione inviata, al tempo della Rottamazione-quater, dal concessionario al contribuente. Dovrà essere inoltre specificata una casella mail su cui ricevere la ricevuta e sarà necessario allegare un documento d’identità, in corso di validità, del richiedente.
In apposite faq, pubblicate sul sito, il Concessionario spiega meglio alcuni aspetti. Viene indicato che rientrano nell’ambito applicativo della riammissione alla definizione agevolata solo i debiti già oggetto di un piano della Rottamazione-quater per i quali:
- non siano state versate una o più rate del piano di pagamento agevolato, in scadenza fino al 31 dicembre 2024, oppure non è stato effettuato alcun pagamento;
- sia stato effettuato in ritardo il pagamento di almeno una rata, tra quelle in scadenza fino al 31 dicembre 2024, rispetto al termine previsto (ossia, dopo i 5 giorni di tolleranza), oppure è stato versato un importo inferiore a quello dovuto.
Come detto la novella normativa prevede la possibilità di riammissione solo per quei debiti che sono stati già oggetto di un piano di pagamento della Rottamazione-quater e, quindi, già contenuti nella comunicazione delle somme dovute, che era già stata inviata dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, ai contribuenti, in seguito all’adesione alla procedura di rottamazione. Saranno pertanto esclusi, dall’attuale riammissione, i carichi che non erano stati indicati nella dichiarazione di adesione alla Rottamazione-quater, così come le nuove cartelle ricevute successivamente.
Da tenere conto che, naturalmente, il nuovo importo complessivo dovuto a titolo di definizione agevolata terrà conto di eventuali pagamenti che potrebbero essere stati effettuati, anche successivamente all’intervenuta “decadenza” dal piano agevolativo originario, con riferimento alla quota parte imputata a titolo di capitale. È, infatti, previsto che qualsiasi pagamento effettuato successivamente alla “decadenza” del piano originario, venga considerato, ex lege, a titolo di acconto sulle somme residue del debito complessivo.
Nel caso in cui, dopo l’avvenuta decadenza dalla Rottamazione-quater, il contribuente abbia presentato una domanda di rateizzazione, una volta presentata la nuova domanda di riammissione alla Rottamazione-quater, saranno sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata (31 luglio 2025), gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni. Alla data di scadenza della prima o unica rata, le rateizzazioni in corso relative a debiti per i quali è stata accolta la riammissione alla Rottamazione-quater, saranno automaticamente revocate.
Di interesse la precisazione riguardo il destino procedure attivate o attivabili dal Concessionario, dopo la presentazione della nuova domanda di riammissione. Viene, infatti, indicato che il Concessionario:
- non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive;
- non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
- resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche, già iscritti alla data di presentazione della domanda; inoltre, il contribuente, sempre per i debiti definibili, non sarà considerato inadempiente per i rimborsi e i pagamenti da parte della P.A. (D.P.R. 602/1973) e per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (Durc).
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Con i più cordiali saluti.
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